Art. 1 — Ambito di applicazione.
- Le disposizioni della Legge sulla circolazione stradale, la circolazione dei veicoli a motore e la sicurezza stradale, quelle del presente Regolamento e delle altre disposizioni di attuazione si applicano su tutto il territorio nazionale e sono vincolanti per i proprietari e gli utenti delle strade pubbliche e dei terreni idonei alla circolazione, sia urbani che extraurbani; per i proprietari e gli utenti delle strade e dei terreni che, pur non essendo idonei, sono di uso comune; e, in assenza di altre norme, per i proprietari e gli utenti delle strade e dei terreni privati utilizzati da una comunità indeterminata di utenti.
- In particolare, tali disposizioni si applicano:
- Ai proprietari delle strade pubbliche o private, di cui alla lettera c), e ai loro utenti, sia in qualità di titolari, proprietari, conducenti od occupanti di veicoli, sia come pedoni, e sia che viaggino individualmente che in gruppo.
Si applicano altresì a tutte le persone fisiche o giuridiche che, pur non essendo comprese nella disposizione precedente, sono interessate da tali disposizioni.
- Agli animali isolati o in branco e ai veicoli di qualsiasi tipo che, fermi o in movimento, fanno parte della circolazione sulle strade di cui al primo comma della lettera c).
- Alle autostrade, strade a doppia carreggiata, strade convenzionali; alle aree di sosta e di servizio situate su tali strade e a servizio delle stesse; alle carreggiate di servizio; e alle aree di sosta o parcheggio per qualsiasi tipo di veicoli; alle strade di scorrimento; alle piazze, vie o strade urbane; ai percorsi di dominio pubblico; alle piste e ai terreni pubblici adatti al traffico; alle strade di servizio costruite come elementi ausiliari o complementari delle attività dei loro proprietari e a quelle costruite per scopi analoghi, a condizione che siano aperte all'uso pubblico; e, in generale, a tutte le strade e terreni pubblici o privati idonei al traffico, nonché a quelli di uso comune.
Le suddette disposizioni non si applicano alle strade, ai terreni, ai garage, alle rimesse o ad altri locali di natura simile costruiti all'interno di proprietà private, sottratti all'uso pubblico e destinati esclusivamente all'uso dei proprietari e dei loro dipendenti.
- Ai proprietari delle strade pubbliche o private, di cui alla lettera c), e ai loro utenti, sia in qualità di titolari, proprietari, conducenti od occupanti di veicoli, sia come pedoni, e sia che viaggino individualmente che in gruppo.
- La circolazione occasionale di veicoli attraverso terreni o aree di uso comune non idonei al traffico, in quanto luoghi non destinati alla circolazione, è soggetta alle norme contenute nel Titolo I e nel Capitolo X del Titolo II del presente Regolamento, nella misura applicabile, e alle disposizioni dei regolamenti vigenti sui conducenti e sui veicoli in materia di autorizzazione amministrativa preventiva prevista dal Titolo IV del testo consolidato della Legge sulla circolazione stradale, la circolazione dei veicoli a motore e la sicurezza stradale, al fine di garantire l'idoneità dei conducenti alla guida dei veicoli e l'idoneità dei veicoli a circolare con il minor rischio possibile.
- In assenza di altre norme, i titolari delle strade o dei terreni privati non aperti all'uso pubblico, situati in complessi residenziali, hotel, club e altre strutture ricreative, possono regolamentare, nelle rispettive strade o aree recintate, la circolazione esclusivamente per i titolari stessi o per i loro clienti quando questi costituiscono una comunità indeterminata di persone, a condizione che lo facciano in modo tale da non alterare le norme del presente Regolamento né creare confusione con esse.