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Codice della Strada spagnolo

Testo consolidato del Codice della Strada spagnolo (Real Decreto 1428/2003) secondo l'ultimo aggiornamento del BOE. Organizzato per titoli, capitoli e articoli.

Anteprima

Art. 1 — Ambito di applicazione.

  1. Le disposizioni della Legge sulla circolazione stradale, la circolazione dei veicoli a motore e la sicurezza stradale, quelle del presente Regolamento e delle altre disposizioni di attuazione si applicano su tutto il territorio nazionale e sono vincolanti per i proprietari e gli utenti delle strade pubbliche e dei terreni idonei alla circolazione, sia urbani che extraurbani; per i proprietari e gli utenti delle strade e dei terreni che, pur non essendo idonei, sono di uso comune; e, in assenza di altre norme, per i proprietari e gli utenti delle strade e dei terreni privati utilizzati da una comunità indeterminata di utenti.
  2. In particolare, tali disposizioni si applicano:
    • Ai proprietari delle strade pubbliche o private, di cui alla lettera c), e ai loro utenti, sia in qualità di titolari, proprietari, conducenti od occupanti di veicoli, sia come pedoni, e sia che viaggino individualmente che in gruppo.

      Si applicano altresì a tutte le persone fisiche o giuridiche che, pur non essendo comprese nella disposizione precedente, sono interessate da tali disposizioni.

    • Agli animali isolati o in branco e ai veicoli di qualsiasi tipo che, fermi o in movimento, fanno parte della circolazione sulle strade di cui al primo comma della lettera c).
    • Alle autostrade, strade a doppia carreggiata, strade convenzionali; alle aree di sosta e di servizio situate su tali strade e a servizio delle stesse; alle carreggiate di servizio; e alle aree di sosta o parcheggio per qualsiasi tipo di veicoli; alle strade di scorrimento; alle piazze, vie o strade urbane; ai percorsi di dominio pubblico; alle piste e ai terreni pubblici adatti al traffico; alle strade di servizio costruite come elementi ausiliari o complementari delle attività dei loro proprietari e a quelle costruite per scopi analoghi, a condizione che siano aperte all'uso pubblico; e, in generale, a tutte le strade e terreni pubblici o privati idonei al traffico, nonché a quelli di uso comune.

      Le suddette disposizioni non si applicano alle strade, ai terreni, ai garage, alle rimesse o ad altri locali di natura simile costruiti all'interno di proprietà private, sottratti all'uso pubblico e destinati esclusivamente all'uso dei proprietari e dei loro dipendenti.

  3. La circolazione occasionale di veicoli attraverso terreni o aree di uso comune non idonei al traffico, in quanto luoghi non destinati alla circolazione, è soggetta alle norme contenute nel Titolo I e nel Capitolo X del Titolo II del presente Regolamento, nella misura applicabile, e alle disposizioni dei regolamenti vigenti sui conducenti e sui veicoli in materia di autorizzazione amministrativa preventiva prevista dal Titolo IV del testo consolidato della Legge sulla circolazione stradale, la circolazione dei veicoli a motore e la sicurezza stradale, al fine di garantire l'idoneità dei conducenti alla guida dei veicoli e l'idoneità dei veicoli a circolare con il minor rischio possibile.
  4. In assenza di altre norme, i titolari delle strade o dei terreni privati non aperti all'uso pubblico, situati in complessi residenziali, hotel, club e altre strutture ricreative, possono regolamentare, nelle rispettive strade o aree recintate, la circolazione esclusivamente per i titolari stessi o per i loro clienti quando questi costituiscono una comunità indeterminata di persone, a condizione che lo facciano in modo tale da non alterare le norme del presente Regolamento né creare confusione con esse.

Art. 2 — Utenti della strada.

Gli utenti della strada sono obbligati a comportarsi in modo tale da non intralciare indebitamente la circolazione o causare pericolo, danno o disagio non necessario alle persone, né danni ai beni (Articolo 9.1 del testo consolidato).

Art. 3 — Conducenti.

  1. La guida deve essere effettuata con la diligenza e la cautela necessarie per evitare qualsiasi danno, a se stessi o ad altri, avendo cura di non mettere in pericolo né il conducente né gli altri occupanti del veicolo e gli altri utenti della strada. La guida negligente o imprudente è severamente vietata (Articolo 9.2 del testo consolidato).
  2. I comportamenti relativi alla guida negligente sono classificati come infrazioni gravi e i comportamenti relativi alla guida imprudente sono classificati come infrazioni molto gravi, ai sensi rispettivamente dell'articolo 65, comma 4, lettera a), e dell'articolo 65, comma 5, lettera c), del testo consolidato della Legge sulla circolazione stradale, la circolazione dei veicoli a motore e la sicurezza stradale.

Art. 8 — Carico dei veicoli e trasporto di persone e merci o cose.

È vietato caricare i veicoli o trasportare in essi persone, merci o cose in modo diverso da quello stabilito nel presente capitolo.

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